(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 58 del 21 giugno 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Tassa regionale per il diritto allo studio universitario 1. In attuazione dell'articolo 3, comma 21, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, l'importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e' determinato, per l'anno accademico 1996/1997, nella misura di lire 160.000. 2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 20, della legge n. 549/1995, per l'iscrizione ai corsi di studio delle universita' statali e legalmente riconosciute, degli istituti universitari e degli istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli di studio aventi valore legale, gli studenti sono tenuti al pagamento della tassa di cui al comma 1 alla Regione veneto per l'intero importo. 3. Le universita' e gli istituti universitari di cui al comma 2 accettano le immatricolazioni e le iscrizioni ai corsi previa verifica del versamento della tassa prevista dal comma 1.