(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 58
                         del 21 giugno 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
      Tassa regionale per il diritto allo studio universitario
 
  1. In attuazione dell'articolo 3, comma 21, della legge 28 dicembre
1995,  n.  549,  l'importo  della tassa regionale per il diritto allo
studio universitario e' determinato, per l'anno accademico 1996/1997,
nella misura di lire 160.000.
  2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 20, della legge n. 549/1995, per
l'iscrizione  ai  corsi  di  studio  delle  universita'   statali   e
legalmente riconosciute, degli istituti universitari e degli istituti
superiori  di  grado  universitario  che  rilasciano titoli di studio
aventi valore legale, gli studenti sono  tenuti  al  pagamento  della
tassa di cui al comma 1 alla Regione veneto per l'intero importo.
  3.  Le  universita'  e  gli istituti universitari di cui al comma 2
accettano  le  immatricolazioni  e  le  iscrizioni  ai  corsi  previa
verifica del versamento della tassa prevista dal comma 1.